La circolare n.62 del 16/05/2014, secondo quanto emerso nel corso delle interlocuzioni che avevamo avuto con l’Amministrazione, avrebbe dovuto riaffermare la Libera Professione Medica dei medici dell’Istituto, interpretando la Delibera Commissariale in tema di incompatibilità.
Non v’è dubbio che, a seguito della ferma protesta dell’ANMI-FeMEPA, l’Amministrazione, soprattutto nelle persone del Direttore Generale e del Coordinatore GML, abbia con tale atto interno attenuato le difficoltà operative relative alla richiesta di autorizzazione, evitando comportamenti non omogenei e l’attivazione di procedimenti disciplinari.
Tuttavia non è stato sciolto il vero nodo della questione.
La libera professione medica, nell’ultima circolare, viene ancora definita “attività professionale esterna” e, in sostanza, viene intesa alla stessa stregua di tutte le ” attività extra-ufficio” di tutto il personale non medico.
A tale confusione, apparentemente semantica ma in realtà sostanziale, è strettamente connessa la negazione della possibilità di svolgere attività professionale intramoenia a tutti quei colleghi che, fino a ieri, l’avevano svolta secondo le disposizioni organizzative e fiscali impartite dall’Istituto stesso; inoltre appare negata anche la possibilità di un’attività intramoenia da esplicare al di fuori delle strutture dell’Istituto.
In tal senso le precedenti disposizioni operative sull’intramoenia, in virtù della circolare n.62, sembrerebbero istantaneamente annullate. Non sarebbe stata prevista neppure una fase di transizione al fine di consentire il perfezionamento di attività medico-legali già avviate che, per loro natura, non si esauriscono in tempi brevi.
Tale situazione creerà gravi disagi non solo ai colleghi ma anche ai pazienti che avevano scelto di affidarsi alla consolidata professionalità dei Medici INPS.
La circolare presenta inoltre passaggi inutilmente e inspiegabilmente restrittivi:
– nella elencazione delle certificazioni, che il medico INPS non può rilasciare per incompatibilità, si includono tutte quelle a cui consegue il riconoscimento di prestazioni economiche da parte dello Stato; tale generica definizione comprende anche le certificazioni INAIL che, in realtà, non sono incompatibili con l’attività istituzionale
– non appare esistere un vero e proprio automatismo tra richiesta di autorizzazione e suo rilascio (che pure ci era stato promesso) in quanto la circolare, peraltro in maniera esplicita solo per i medici in servizio presso le sedi territoriali, prevede l’ipotesi di un diniego
– si prevede la richiesta di autorizzazione annuale all’iscrizione all’Albo dei CTU ma non si tiene conto dei colleghi che sono già iscritti. Cosa dovranno fare? Chiedere l’autorizzazione a rimanere iscritti? E, in caso di diniego, quali sarebbero le conseguenze? Il medico dovrebbe richiedere la cancellazione dall’Albo dei CTU?
La circolare, quindi, a nostro avviso risulta estremamente indefinita e ambigua in quanto se da un lato presenta un minimo di apertura, dall’altro conserva delle mancate pronunce; ciò mantiene la materia confusa generando estrema incertezza e grande discrezionalità che potrebbe esporci a esuberanti e opinabili contestazioni disciplinari.
Alla luce di queste considerazioni ci sembra del tutto improprio che qualche collega, di sigla sindacale peraltro non rappresentativa, abbia inteso esprimere “piena soddisfazione” per l’emanazione della circolare n.62, che applica ai Medici INPS un Regolamento sul quale gravano forti perplessità applicative, oltre che reiterabili dubbi di legittimità.
In realtà siamo ancora ben lontani dall’aver ottenuto un riconoscimento del Ruolo Medico, all’interno dell’Istituto, adeguato o almeno paragonabile a quello di tutto il restante panorama dei Medici Pubblici (INAIL- ASL- Ministero della Salute).
Tutta la materia, sotto il profilo normativo, è stata esaminata, parallelamente a quanto fatto per il Ricorso al TAR, da altro parimenti qualificato Studio legale al quale ci siamo rivolti al fine di ottenere solo un parere “pro veritate” (consultabile nell’area riservata del nostro sito), volto unicamente a delineare un’interpretazione autentica delle norme vigenti.
L’Amministrazione, invece, sembrerebbe voler fondare la sua posizione su un unico parere della Funzione Pubblica, espresso nel 2005 (ben 9 anni or sono!), pronunciato da un funzionario dell’epoca a fronte di un’impropria richiesta inviata dall’INAIL.
La considerazione che l’INAIL ha poi avuto relativamente a quel parere è deducibile dall’immediata riconferma, per i suoi medici, dell’esercizio della libera professione.
L’INAIL, infatti, avvalendosi di quanto è sempre avvenuto in INPS in riferimento alla Libera Professione Medica, sempre nel 2005 rimodulava l’esercizio della stessa solo regolamentando l’intra e l’extramoenia come aveva già fatto antecedentemente l’INPS.
Peraltro, con uno specifico accordo, l’INAIL prevedeva e definiva addirittura la corresponsione dell’indennità per il rapporto esclusivo.
Alla luce di tutto ciò, abbiamo la sensazione che il dubbio interpretativo invocato da alcuni Dirigenti dell’Istituto, sia imperniato esclusivamente sulla volontà imperativa di non voler riconoscere, a tutti i costi, ai medici INPS la loro specificità professionale contenendo così, in maniera estremamente coercitiva, l’esplicazione di un’attività propria della professione medica, riconosciuta e garantita a tutti i medici che operano nell’ampio e variegato ambito della medicina pubblica.
Va ricordato, inoltre, che al concetto di libera professione è strettamente connesso il riconoscimento del rapporto esclusivo e della relativa indennità di esclusività, unica modalità attualmente prevedibile per consentire la perequazione del trattamento economico dei Medici INPS con quello di altre figure professionali dell’Ente.
L’opportunità di tale perequazione, solo tre anni fa, era condivisa anche dal nostro stesso Istituto che, come noto, aveva siglato un accordo in tal senso; accordo poi naufragato non per incompatibilità normativa o illegittimità, ma per mancanza di copertura economica.
Abbiamo, quindi, chiesto un incontro al Direttore Generale per chiarire quelli che, a nostro parere, sono i punti critici della circolare n. 62 ma, a tutt’oggi, non abbiamo avuto riscontro alla nostra istanza di spiegazioni.
Pertanto, in attesa dei chiarimenti richiesti, confermiamo lo stato di agitazione con le modalità già previste.
Consigliamo a tutti i colleghi di procedere, in ossequio a quanto stabilito dalla circolare n.62, alla richiesta di autorizzazione.
Al riguardo, essendo stata rilevata dai colleghi l’inappropriatezza dei moduli richiamati dalla circolare n.62, che non appaiono aderenti alla circolare stessa ma al Regolamento, e poiché l’utilizzo dell’allegato 1 risulta difficile, suggeriamo un fac-simile di modello che appare aderente alla richiesta da inviare e proponiamo, altresì, di esprimere l’osservazione dell’ultimo capoverso al fine di ribadire la proposizione del diritto per i medici INPS alla libera professione e alle relative prerogative.
Roma, 27 maggio 2014
Il Consiglio Direttivo