ORARIO DI LAVORO E AGGIORNAMENTO.
L’orario di lavoro del personale Medico è regolamentato dal Messaggio N. 013630 del 15/06/2009 che testualmente dice: “in considerazione della previsione contrattuale di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 89 del CCNL 1° agosto 2006, sono state previste le seguente disposizioni in materia di orario di lavoro per i dirigenti medici previdenziali:
1) L’orario di lavoro dei dirigenti medici previdenziali dell’Istituto è stabilito in 38 ore settimanali comprensive di 4 ore destinate all’aggiornamento.
A tal fine viene predisposto un contatore annuale in cui confluiscono 4 ore per settimana – qualora non fruite direttamente nel corso della settimana stessa – fino a costituire un monte ore che potrà essere utilizzato a copertura di permessi a giorni/ore di aggiornamento.”
Poco oltre viene precisato che : ” Le ore destinate all’aggiornamento non possono essere utilizzate per la copertura di prestazioni lavorative mensili a debito rispetto al completamento dell’orario ordinario di lavoro “.
Nella settimana ideale pertanto il medico INPS dovrebbe lavorare 34 ore settimana e (previa autorizzazione come da circolare 21 del 24/1/1995: per i primi livelli da parte del responsabile UOC/UOS,per i Responsabili da parte del Regionale, per i regionali da parte del Coordinatore) fare un aggiornamento di 4 ore.
Questo ovviamente nella maggior parte dei casi non avviene e dato che l’amministrazione “carica” in automatico l’orario di 38 ore settimanali la maggior parte dei medici è costretta a fare 38 ore EFFETTIVE di lavoro per non trovarsi in debito di orario.
A questo punto pero’ ci si aspetterebbe che ,allorche’ il medico fa uno o piu’ “blocchi” di 4 ore di aggiornamento, i crediti nel frattempo accumulati venissero riconosciuti e risarciti sotto forma di recuperi o straordinario: QUESTO NON ACCADE perche’ il contatore del monte ore lavoro NON dialoga con quello del monte ore AGGIORNAMENTO.
Non solo ma mentre è previsto il recupero per corsi di aggiornamento effettuati in giorno FESTIVO, non lo è per quelli effettuati di sabato!
Ancora: l’aggiornamento facoltativo puo ‘essere fruito a ore oppure a giornate; ulteriore problema: l’utilizzo dei GIORNI INTERI di aggiornamento non prevede la possibilita’ di avere maggior orario rispetto a quello di lavoro; in sintesi se ho un corso che dura 4 ore alla mattina e 4 ore al pomeriggio dello STESSO GIORNO attualmente posso “caricare “solo l’orario ufficiale ( 7 ore e 36 minuti senza buono pasto): questo è ancor piu’ problematico per i corsi di aggiornamento online che spesso hanno durate molto lunghe (decine di ore) ma che rilasciano l’attestato di partecipazione solo a corso terminato e prova di autovalutazione superata: come si caricano in procedura?
Abbiamo ripetutamente segnalato tali anomalie all’Amministrazione SENZA riscontri.
Con l’ulteriore cambio di Responsabile del personale a livello Centrale occorre ripresentare il problema; nell’ottica delle indicazioni e richieste congressuali sarebbe opportuno che la periferia segnalasse al direttivo l’entita’ del problema tramite i rappresentanti delle macroregioni: in tal modo si potrebbe avere un quadro numericamente preciso,piu ‘attendibile di quello che abbiamo avuto con il referendum sulla libera professione.
Se i dati raccolti dovessero attestare un notevole “furto” di orario da parte dell’Istituto ai danni dei medici si potrebbe anche pensare ad un’azione giudiziaria.
ALTRI RIFERIMENTI UTILI:
– messaggio n. 23553 del 17/6/1998;